Sentenza 147/1972 (ECLI:IT:COST:1972:147)
Massima numero 6322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6319  6320  6321  6323


Titolo
SENT. 147/72 D. REGIONI IN GENERE - IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE COMANDATO - REGIONE LOMBARDIA - PRIMA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI REGIONALI - LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1971, N. 3 - NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE COMANDATO - DISCIPLINA, ALTRESI', DELLO STATO GIURIDICO DI TALE PERSONALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 117 E VIII DISP. TRANS. DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le Regioni non hanno il potere di disciplinare lo stato giuridico del personale che non sia regionale ma semplicemente presso di loro comandato (e tuttavia appartenente ai ruoli dello Stato o degli enti locali), non bastando al detto fine che nella mancanza di un rapporto organico vi sia un semplice rapporto funzionale; ne' possono dettare un trattamento economico (qualsiasi) per il personale non regionale ancorche' funzionalmente da loro dipendente, essendo evidente che collegando formalmente o fittiziamente tale trattamento alle mansioni, e modificando queste, si viene ad incidere sullo stato giuridico del personale che sul terreno della retribuzione e' ancorato al grado e alle qualifiche secondo i ruoli di appartenenza. Pertanto, e' costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 117 Cost., nonche' dell'art. 67 della legge statale 10 febbraio 1953, n. 62 (restando assorbiti i profili di contrasto con gli artt. 97 Cost. e VIII disp. trans.) - la legge della Regione Lombardia del 21 febbraio 1972, n. 2, contenente "norme concernenti il trattamento economico del personale comandato per la prima costituzione degli uffici e dei servizi regionali", sia perche' si riferisce non solo al trattamento economico ma anche allo stato giuridico del personale comandato, sia perche' non si e' uniformata ai principi che escludono l'automaticita' degli scatti di stipendio e li condizionano all'assenza del demerito, ed inoltre fissando la misura degli scatti al sei per cento anziche' al 2,50 per cento, ha previsto un trattamento economico piu' favorevole in assoluto per il personale comandato presso la Regione, violando direttamente il citato art. 67, seconda parte, della legge n. 62 del 1953. Cfr.: sent. n. 40 del 1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  10/02/1953  n. 62  art. 67