Sentenza 147/1972 (ECLI:IT:COST:1972:147)
Massima numero 6323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
14/07/1972; Decisione del
14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 147/72 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DI LEGGE REGIONALE IN PENDENZA DEL GIUDIZIO - DIFETTO ASSOLUTO DI POTERI - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE PUBBLICATA.
SENT. 147/72 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DI LEGGE REGIONALE IN PENDENZA DEL GIUDIZIO - DIFETTO ASSOLUTO DI POTERI - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE PUBBLICATA.
Testo
In pendenza del giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via principale dallo Stato nei confronti di leggi regionali, il Presidente della Regione che ha emesso la legge impugnata non puo' promulgarla ne' ordinarne la pubblicazione senza attendere, in ordine al proposto ricorso la decisione della Corte, cioe' dell'unico organo competente ad esprimere al riguardo determinazioni costituzionalmente valide. In ogni caso, intervenuta la pubblicazione della legge, e' di questa che deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale. (Nella specie, il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, nonostante il ricorso dello Stato avverso la legge reg. del 21 febbraio 1972, n. 2, (ved. precedente massima 147/72 D) l'aveva promulgata disponendone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale).
In pendenza del giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via principale dallo Stato nei confronti di leggi regionali, il Presidente della Regione che ha emesso la legge impugnata non puo' promulgarla ne' ordinarne la pubblicazione senza attendere, in ordine al proposto ricorso la decisione della Corte, cioe' dell'unico organo competente ad esprimere al riguardo determinazioni costituzionalmente valide. In ogni caso, intervenuta la pubblicazione della legge, e' di questa che deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale. (Nella specie, il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, nonostante il ricorso dello Stato avverso la legge reg. del 21 febbraio 1972, n. 2, (ved. precedente massima 147/72 D) l'aveva promulgata disponendone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte