Sentenza 148/1972 (ECLI:IT:COST:1972:148)
Massima numero 6324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
14/07/1972; Decisione del
14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6325
Titolo
SENT. 148/72 A. SOCIETA' - SOCIETA' PER AZIONI COSTITUITE AL GIORNO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE CIVILE - OBBLIGO DI UNIFORMARE A QUESTO L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO IN MATERIA DI MAGGIORANZE ASSEMBLEARI - LEGGE 18 OTTOBRE 1950, N. 920 - ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE "FINO ALL'ATTUAZIONE DELLA REVISIONE DEL CODICE" - OPERA UN COLLEGAMENTO TRA IL DIFFERIMENTO DELL'APPLICAZIONE DI DETERMINATE NORME DEL CODICE E LA PREVISTA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' - DIVERSITA' DI REGOLAMENTAZIONE TRA LE SOCIETA' COSTITUITE ANTERIORMENTE O POSTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COD. CIV. ARTT. 2368 E 2369).
SENT. 148/72 A. SOCIETA' - SOCIETA' PER AZIONI COSTITUITE AL GIORNO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE CIVILE - OBBLIGO DI UNIFORMARE A QUESTO L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO IN MATERIA DI MAGGIORANZE ASSEMBLEARI - LEGGE 18 OTTOBRE 1950, N. 920 - ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE "FINO ALL'ATTUAZIONE DELLA REVISIONE DEL CODICE" - OPERA UN COLLEGAMENTO TRA IL DIFFERIMENTO DELL'APPLICAZIONE DI DETERMINATE NORME DEL CODICE E LA PREVISTA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' - DIVERSITA' DI REGOLAMENTAZIONE TRA LE SOCIETA' COSTITUITE ANTERIORMENTE O POSTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COD. CIV. ARTT. 2368 E 2369).
Testo
La legge 18 ottobre 1950, n. 920, che dispone la proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice civile nei riguardi di societa' e di concorsi "fino all'attuazione della revisione del codice civile", non viola il principio di eguaglianza: ed invero, posto che quella proroga non aveva lo scopo di attribuire carattere definitivo al sistema di diritto transitorio previsto dalle norme do attuazione, ma aveva la funzione di indicare il termine finale della proroga che il legislatore aveva gia' preventivamente determinato nell'an e, ragionevolmente, ritenuto determinabile nel quando, sta di fatto che il collegamento operato dalla legge impugnata tra il differimento dell'applicazione di determinate norme del codice e la riforma della disciplina delle societa' per azioni, non solo si presentava, al momento in cui fu disposta la proroga, perfettamente corrispondente alle esigenze prese in considerazione del legislatore, ma, alla stregua degli avvenimenti verificatisi negli anni successivi, resta tuttora valido nel suo presupposto di fatto. Ne deriva che la diversita' di regolamentazione esistente tra le societa' costituite anteriormente e posteriormente alla entrata in vigore del codice civile trova anche oggi una valida giustificazione, in attesa di una regolamentazione unitaria della materia.
La legge 18 ottobre 1950, n. 920, che dispone la proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice civile nei riguardi di societa' e di concorsi "fino all'attuazione della revisione del codice civile", non viola il principio di eguaglianza: ed invero, posto che quella proroga non aveva lo scopo di attribuire carattere definitivo al sistema di diritto transitorio previsto dalle norme do attuazione, ma aveva la funzione di indicare il termine finale della proroga che il legislatore aveva gia' preventivamente determinato nell'an e, ragionevolmente, ritenuto determinabile nel quando, sta di fatto che il collegamento operato dalla legge impugnata tra il differimento dell'applicazione di determinate norme del codice e la riforma della disciplina delle societa' per azioni, non solo si presentava, al momento in cui fu disposta la proroga, perfettamente corrispondente alle esigenze prese in considerazione del legislatore, ma, alla stregua degli avvenimenti verificatisi negli anni successivi, resta tuttora valido nel suo presupposto di fatto. Ne deriva che la diversita' di regolamentazione esistente tra le societa' costituite anteriormente e posteriormente alla entrata in vigore del codice civile trova anche oggi una valida giustificazione, in attesa di una regolamentazione unitaria della materia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte