Sentenza 148/1972 (ECLI:IT:COST:1972:148)
Massima numero 6325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
14/07/1972; Decisione del
14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6324
Titolo
SENT. 148/72 B. LEGGE - NORME DI DIRITTO TRANSITORIO - DEFINIZIONE - IMPLICAZIONI.
SENT. 148/72 B. LEGGE - NORME DI DIRITTO TRANSITORIO - DEFINIZIONE - IMPLICAZIONI.
Testo
Come questa Corte ha avuto occasione di rilevare (sent. n.101 del 1967), "la definizione di una norma come transitoria implica solo che, nel passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina, alcuni fatti o rapporti, in considerazione della loro collocazione cronologica, sono sottratti alla efficacia del nuovo regolamento, ma non esclude che la norma possa trovare applicazione, per un tempo indefinito, tutte le volte in cui quei fatti e quei rapporti siano oggetto di valutazione giuridica".
Come questa Corte ha avuto occasione di rilevare (sent. n.101 del 1967), "la definizione di una norma come transitoria implica solo che, nel passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina, alcuni fatti o rapporti, in considerazione della loro collocazione cronologica, sono sottratti alla efficacia del nuovo regolamento, ma non esclude che la norma possa trovare applicazione, per un tempo indefinito, tutte le volte in cui quei fatti e quei rapporti siano oggetto di valutazione giuridica".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte