Sentenza 149/1972 (ECLI:IT:COST:1972:149)
Massima numero 6326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6327


Titolo
SENT. 149/72 A. AVVOCATI E PROCURATORI - OBBLIGO DEI PROFESSIONISTI FORENSI DI ASSUMERE LA DIFESA DI UFFICIO SIA DI CITTADINI NON ABBIENTI CHE ABBIENTI - IMPOSIZIONE IN BASE ALL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - TROVA GIUSTIFICAZIONE NELL'INTERESSE PUBBLICO - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 35 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'obbligo dei professionisti forensi di assumere la difesa di ufficio, gratuita per i non abbienti e con il rischio patrimoniale di non essere retribuiti per i cittadini abbienti, puo' senz'altro essere imposto a norma dell'art. 23 Cost., essendo la difesa dell'imputato, con o senza retribuzione, di interesse pubblico in quanto attinente alla validita' del giudizio. Tale obbligo, inoltre, non viola, per il suo carattere occasionale, il diritto alla retribuzione di cui all'art. 36 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte