Sentenza 149/1972 (ECLI:IT:COST:1972:149)
Massima numero 6327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6326


Titolo
SENT. 149/72 B. PROCESSO PENALE - DIRITTI DI CANCELLERIA PER IL RILASCIO DI COPIE - COD. PROC. PEN., ART. 128 E 131, E LEGGE 14 MARZO 1968, N. 157, TABELLA D, PUNTO 13, LETT. A E B - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 38, E 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge n. 157 del 14 marzo 1968, che prevede la corresponsione dei diritti di cancelleria per il rilascio di copia degli atti processuali non e' in contrasto con gli artt. 53, 38, 3 e 24 Cost. La facolta' concessa al difensore di prendere visione degli atti processuali depositati e di estrarne copia (artt. 201, 304 quater, 320, 372, 407 n. 4, 410, 533, c.p.p.) consente al medesimo di adempire con serieta' e coscienza al mandato, sicche' e' da escludere che la previsione dei diritti di cancelleria per il rilascio di copie dia luogo ad una disparita' di trattamento nell'esercizio del diritto di difesa. D'altro canto, la possibilita' offerta al difensore, di chiedere copie alla cancelleria, e' un mezzo per agevolare la sua opera, e il versamento dei diritti di cancelleria e' il corrispettivo di un servizio che il difensore puo' utilizzare, ove lo ritenga opportuno, secondo le sue libere valutazioni. Non e', quindi, possibile un raffronto delle norme impugnate con gli artt. 53 e 38 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte