Sentenza 150/1972 (ECLI:IT:COST:1972:150)
Massima numero 6328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6329


Titolo
SENT. 150/72 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER GLI INCIDENTI DI ESECUZIONE - TIPICITA' - DIFFERENZIAZIONE DAL PROCEDIMENTO DIBATTIMENTALE - COD. PROC. PEN., ART. 630, ULTIMO COMMA - POSSIBILITA' CHE GLI INCIDENTI SIANO DECISI ANCHE SENZA LA PRESENZA DI UN DIFENSORE DELL'INTERESSATO - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 630 c.p.p., statuendo che gli incidenti di esecuzione possono essere decisi anche senza la presenza di un difensore dell'interessato, non viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione. La tipicita' del procedimento incidentale - le cui caratteristiche lo differenziano nettamente dal dibattimento - consente infatti al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita', di rendere non necessaria la partecipazione del difensore alla discussione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte