Sentenza 150/1972 (ECLI:IT:COST:1972:150)
Massima numero 6329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6328


Titolo
SENT. 150/72 B. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24 - INTERPRETAZIONE - FORME E LIMITI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO IN RELAZIONE AI VARI PROCEDIMENTI.

Testo
Con sentenza n. 29 del 1962 questa Corte ebbe a dichiarare non fondata analoga questione, rilevando, tra l'altro, che nei vigenti nostri ordinamenti processuali il diritto alla difesa non si identifica sempre con la necessita' dell'assistenza del difensore, osservando al riguardo, che nel procedimento penale tale assistenza e' obbligatoria nella fase del giudizio, ma non lo e' nella istruzione e che nel procedimento civile lo stare in giudizio senza l'assistenza del difensore e' consentito per i giudizi davanti ai conciliatori ed anche, a date condizioni, in quelli davanti ai pretori. Affermo', poi, il principio generale che il diritto di difesa deve ritenersi sufficientemente garantito dalle norme in virtu' delle quali e' assicurata la possibilita' di tutelare in giudizio le proprie ragioni e di farsi assistere dal difensore, salvi i casi in cui il legislatore ordinario disponga la obbligatorieta' di tale assistenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte