Sentenza 135/2020 (ECLI:IT:COST:2020:135)
Massima numero 43499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  11/06/2020;  Decisione del  11/06/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43497  43498  43500  43501  43502  43503


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - promossa in riferimento all'art. 97, quarto comma, Cost. - dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 22 del 1986. A prescindere dall'aspetto formale costituito dal fatto che l'invocazione del citato parametro compare esclusivamente in un passaggio del considerato in diritto ma non nel dispositivo, la dedotta violazione del principio dell'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione mediante pubblico concorso non è in alcun modo sviluppata nell'ordinanza di rimessione, cosicché il tema, pur essendo stato oggetto del giudizio di primo grado e delle sentenze impugnate davanti al rimettente, risulta estraneo alle questioni sollevate.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  09/05/1986  n. 22  art. 34  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 4

Altri parametri e norme interposte