Sentenza 151/1972 (ECLI:IT:COST:1972:151)
Massima numero 6330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
14/07/1972; Decisione del
14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 151/72 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN VIA INCIDENTALE DALLA STESSA CORTE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE - D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 16 (PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA RIPRESA ECONOMICA) - IMPIANTO ED ESERCIZIO DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. (LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 151/72 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN VIA INCIDENTALE DALLA STESSA CORTE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE - D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 16 (PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA RIPRESA ECONOMICA) - IMPIANTO ED ESERCIZIO DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. (LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e' consentito alla Corte sollevare in via incidentale dinanzi a se' una questione di legittimita' costituzionale di una disposizione legislativa, sempreche' sia rilevante ai fini della decisione del conflitto e non sia manifestamente infondata. (Nella specie, la Corte, investita di ricorsi per conflitti di attribuzioni proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione siciliana in relazione a numerosi decreti emessi dall'Assessore regionale per l'industria e il commercio con i quali si era concesso di installare ed esercitare impianti di distribuzione di carburanti o si era provveduto in vario modo in ordine ad autorizzazioni anteriormente rilasciate, riteneva che sulla decisione incidesse la legittimita' costituzionale dell'art. 16 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, che aveva attribuito alla Regione solo un compito consultivo del Ministro, senza escludere espressamente, per il territorio regionale, la competenza degli organi locali dello Stato, e pertanto disponeva la trattazione innanzi a se' della questione relativa a tale legittimita' sotto il riflesso che non appariva manifestamente infondato l'assunto della Regione secondo cui il fatto che essa non avesse ancora esercitato in materia i propri poteri legislativi esclusivi, non implicava competenza dello Stato a sostituire le funzioni amministrative dei propri uffici locali alle funzioni amministrative degli uffici regionali, dato che nella materia stessa la Regione esercitava gia' le funzioni amministrative che spettavano allo Stato).
Nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e' consentito alla Corte sollevare in via incidentale dinanzi a se' una questione di legittimita' costituzionale di una disposizione legislativa, sempreche' sia rilevante ai fini della decisione del conflitto e non sia manifestamente infondata. (Nella specie, la Corte, investita di ricorsi per conflitti di attribuzioni proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione siciliana in relazione a numerosi decreti emessi dall'Assessore regionale per l'industria e il commercio con i quali si era concesso di installare ed esercitare impianti di distribuzione di carburanti o si era provveduto in vario modo in ordine ad autorizzazioni anteriormente rilasciate, riteneva che sulla decisione incidesse la legittimita' costituzionale dell'art. 16 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, che aveva attribuito alla Regione solo un compito consultivo del Ministro, senza escludere espressamente, per il territorio regionale, la competenza degli organi locali dello Stato, e pertanto disponeva la trattazione innanzi a se' della questione relativa a tale legittimita' sotto il riflesso che non appariva manifestamente infondato l'assunto della Regione secondo cui il fatto che essa non avesse ancora esercitato in materia i propri poteri legislativi esclusivi, non implicava competenza dello Stato a sostituire le funzioni amministrative dei propri uffici locali alle funzioni amministrative degli uffici regionali, dato che nella materia stessa la Regione esercitava gia' le funzioni amministrative che spettavano allo Stato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23