Sentenza 151/1972 (ECLI:IT:COST:1972:151)
Massima numero 6333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6330  6331  6332  6334  6335  6336  6337  6338


Titolo
SENT. 151/72 D. INDUSTRIA E COMMERCIO - IDROCARBURI - REGIONE SICILIA - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA RIPRESA ECONOMICA - D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, (CONV. CON MODIF. IN LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N. 1034), ART. 16, COMMI SECONDO, DECIMO E UNDICESIMO - NON ATTRIBUISCE ALLA REGIONE SICILIANA LA COMPETENZA ALLA CONCESSIONE DI IMPIANTO E DI ESERCIZIO DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE, ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI CONCESSIONI DA PARTE DI CHI SIA PROPRIETARIO DI PIU' IMPIANTI SITUATI IN DIVERSE PROVINCIE DEL TERRITORIO REGIONALE ED ALL'AUTORIZZAZIONE DI TRASFERIMENTI DI IMPIANTI DA UNA LOCALITA' AD UN'ALTRA DELLA STESSA PROVINCIA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14, LETT. D, E 20 DELLO STATUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Il potere di rilasciare la concessione di impianto ed esercizio di distributori di carburante e quello di autorizzare i trasferimenti di impianti da una localita' ad un'altra di una stessa provincia, devono a norma degli artt. 14, lett. d), e 20 dello Statuto - essere esercitati dalla Regione siciliana, non dai prefetti. Spetta inoltre alla stessa Regione la competenza ad accordare l'autorizzazione alla cessione di concessioni da parte di chi sia proprietario di piu' impianti di distribuzione situati in diverse provincie del territorio siciliano, in quanto la competenza che e' stata attribuita al Ministro per tutto il territorio dello Stato si spiega con il fatto che il provvedimento autorizzativo riguarda anche zone territoriali che eccedono i limiti della circoscrizione di un prefetto, ma non si giustifica quando gli impianti interessano esclusivamente provincie siciliane. Pertanto, sono costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui all'art. 16, commi secondo, decimo e undicesimo, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (riguardante provvedimenti straordinari per la ripresa economica) convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui non attribuiscono alla Regione siciliana la competenza alla concessione di impianto e di esercizio dei distributori di carburante nell'ambito del territorio regionale, all'autorizzazione alla cessione di concessioni da parte di chi sia proprietario di piu' impianti situati in diverse provincie del territorio regionale ed all'autorizzazione ai trasferimenti di impianti da una localita' ad un'altra nella stessa provincia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 20

Altri parametri e norme interposte