Sentenza 151/1972 (ECLI:IT:COST:1972:151)
Massima numero 6334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6330  6331  6332  6333  6335  6336  6337  6338


Titolo
SENT. 151/72 E. INDUSTRIA E COMMERCIO - IDROCARBURI - IMPIANTO ED ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - REGIONE SICILIA - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA RIPRESA ECONOMICA - D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 16, COMMA QUINTO - NON PREVEDE CHE LA REGIONE SICILIANA DEBBA ESSERE SENTITA DAL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PER QUANTO RIGUARDA L'INTERESSE REGIONALE, PRIMA DI DELIBERARE SUGLI INDIRIZZI PER I QUALI IL COMITATO HA COMPETENZA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14, LETT. D, E 20 DELLO STATUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La disposizione di cui all'art. 16, comma quinto, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (riguardante provvedimenti straordinari per la ripresa economica) convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, assegna alla Regione siciliana, riguardo all'impianto e all'esercizio di distributori di carburante, soltanto un'attivita' consultiva nei confronti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da esplicarsi dopo che il comitato interministeriale per la programmazione abbia deliberato sui criteri di attuazione della legge statale. Ne consegue che la Regione non e' posta in grado di rappresentare al comitato quali siano le necessita' locali effettive cosi' che il comitato le abbia presenti nel quadro delle esigenze generali. E se e' possibile che, nella sede centrale, si stabiliscano anche con riguardo alla Sicilia, indirizzi di carattere globale, e' certo pero' che queste esigenze risulterebbero piu' aderenti alla realta' sociale qualora gli indirizzi fossero assunti avendo conoscenza della valutazione fattane dalla Regione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 14, lett. d) e 20 dello Statuto - il comma quinto dell'art. 16 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, nella parte in cui non prevede che la Regione siciliana debba essere sentita dal comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda l'interesse regionale, prima di deliberare sugli indirizzi per i quali il comitato ha competenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 20

Altri parametri e norme interposte