Sentenza 151/1972 (ECLI:IT:COST:1972:151)
Massima numero 6335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6330  6331  6332  6333  6334  6336  6337  6338


Titolo
SENT. 151/72 F. INDUSTRIA E COMMERCIO - IDROCARBURI - IMPIANTO ED ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA RIPRESA ECONOMICA - D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 16, COMMA QUINTO - NON PREVEDE CHE LA REGIONE SICILIANA POSSA DETTARE, CON EFFETTO LIMITATO AL SUO TERRITORIO, CRITERI OBIETTIVI PER IL RILASCIO ED IL NUMERO MASSIMO DELLE NUOVE CONCESSIONI CHE POSSONO ESSERE ACCORDATE NEL CORSO DELL'ANNO SUCCESSIVO, NEL RISPETTO DEI CRITERI STABILITI DAL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14, LETT. D, E 20 DELLO STATUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Pur non contestandosi il potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dettare anche per la Regione siciliana, riguardo all'impianto e all'esercizio di distributori di carburante, criteri generali di rilascio delle concessioni, sulla base degli indirizzi del comitato di programmazione, va pero' riconosciuto che spetta alla stessa Regione il potere di dettare, con effetto limitato al suo territorio, criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere accordate nel corso dell'anno successivo, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministro, specificando, provincia per provincia, le determinazioni ministeriali, cosi' che la ripartizione dei coefficienti stabiliti dal Ministero possa avvenire attraverso la considerazione delle concrete necessita' locali. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 14, lett. d), e 20 Statuto reg. sic. - il comma quinto dell'art. 16 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (riguardante provvedimenti straordinari per la ripresa economica) convertito con modificazione nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui non prevede che spetti alla Regione di stabilire criteri per il rilascio ed il numero massimo delle concessioni, in osservanza dei criteri fissati dal Ministro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 20

Altri parametri e norme interposte