Sentenza 151/1972 (ECLI:IT:COST:1972:151)
Massima numero 6336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6330  6331  6332  6333  6334  6335  6337  6338


Titolo
SENT. 151/72 G. INDUSTRIA E COMMERCIO - IDROCARBURI - IMPIANTO ED ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - REGIONE SICILIA - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA RIPRESA ECONOMICA - D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 16, COMMA TREDICESIMO - NON PREVEDE LA COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIANA AD EMANARE NORME ESECUTIVE DELLA LEGGE STATALE DIRETTE A REGOLARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA DISPOSIZIONE STESSA, CON RIGUARDO AI COMPITI DELLA REGIONE E LIMITATAMENTE AL TERRITORIO REGIONALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14, LETT. D, E 20 DELLO STATUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Attiene alla funzione amministrativa che l'art. 20 dello Statuto della Regione Sicilia, attribuisce alla Regione, la competenza regionale a dettare norme esecutive della legge statale, e nell'ambito del regolamento statale e dei compiti ad essa spettanti, non puo' essere in nulla pregiudicata. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo il comma tredicesimo dell'art. 16 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (riguardante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034) - per violazione degli artt. 14, lett. d), e 20 Statuto reg. sic. - nella parte in cui non prevede la competenza della Regione siciliana, in materia di distributori di carburante, ad emanare norme esecutive dirette a regolare il procedimento di cui alla disposizione stessa, con riguardo ai compiti della Regione e limitatamente al territorio regionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 20

Altri parametri e norme interposte