Sentenza 151/1972 (ECLI:IT:COST:1972:151)
Massima numero 6337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6330  6331  6332  6333  6334  6335  6336  6338


Titolo
SENT. 151/72 H. INDUSTRIA E COMMERCIO - IDROCARBURI - IMPIANTO ED ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - REGIONE SICILIA - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA RIPRESA ECONOMICA - D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745 (CONV. IN LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N. 1034), ART. 16, COMMA SECONDO - PREVEDE LA COMPETENZA DEL MINISTRO A RILASCIARE CONCESSIONI PER IMPIANTI DA INSTALLARE SULLE AUTOSTRADE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14, LETT. D) E 20 DELLO STATUTO REGIONALE SICILIANO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Stante il carattere unitario della materia, che implica necessita' di contemperare anche le esigenze di Regioni contermini, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 14, lett. d), e 20 Statuto siciliano, dell'art. 16, comma secondo, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (riguardante provvedimenti straordinari per la ripresa economica) convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui prevede la competenza del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato - e non della Regione Sicilia - a rilasciare concessioni per impianti di distribuzione di carburante da installare sulle autostrade.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 20

Altri parametri e norme interposte