Sentenza 152/1972 (ECLI:IT:COST:1972:152)
Massima numero 6339
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6340


Titolo
SENT. 152/72 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - INDUSTRIA E COMMERCIO - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 16, COMMI 2, 5, 10, 11 E 13 DEL D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, CONV. CON MODIF. IN LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N. 1034, NELLE PARTI IN CUI ESCLUDEVANO NELLA MATERIA LA COMPETENZA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE, NELL'AMBITO DEL SUO TERRITORIO - DELIMITAZIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE - DECRETI ASSESSORIALI COMPORTANTI AMPLIAMENTI O AUMENTI DI SERBATOI, O DI EROGATORI, O NUOVE CONCESSIONI - ADOZIONE CON LESIONE DELLA COMPETENZA STATALE - ANNULLAMENTO.

Testo
In conseguenza della dichiarata illegittimita' costituzionale dell'art. 16, commi secondo, quinto, decimo, undicesimo e tredicesimo del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) - nelle parti in cui escludono, nell'ambito della Regione siciliana, la competenza della stessa in ordine all'attivita' amministrativa regolata dai commi predetti, concernente l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante, nel quadro delle direttive degli indirizzi elaborati, anche con riferimento al territorio della medesima regione, rispettivamente dal Comitato interministeriale della programmazione economica e dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato -, deve ritenersi che l'Assessore regionale se ha competenza ad emettere decreti comportanti ampliamenti o aumenti di serbatoi o di erogatori, ovvero nuove concessioni, non puo' tuttavia eludere la competenza degli organi dell'Amministrazione centrale, di cui deve seguire gli indirizzi ed i criteri. Pertanto, vanno annullati tutti i decreti assessoriali incidenti nella sostanza dei poteri degli organi centrali, chiamati a regolare l'iniziativa economica settoriale per ripartire nel territorio dello Stato gli investimenti che vi si riferiscono. (Nella specie, l'assessore regionale siciliano aveva emesso novantasette decreti, con i quali era stato concesso l'impianto e l'esercizio di distributori automatici di carburante o si era provveduto in vario modo in ordine ad autorizzazioni anteriormente rilasciate, senza osservare gli indirizzi ed i criteri fissati dagli organi centrali suindicati, e quindi in pregiudizio delle competenze statali stabilite nell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034). Cfr.: sent. n. 151/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 16

statuto regione Sicilia  art. 20

Altri parametri e norme interposte