Sentenza 154/1972 (ECLI:IT:COST:1972:154)
Massima numero 6343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
14/07/1972; Decisione del
14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 154/72 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - LEGGE REGIONALE SICILIANA 2 LUGLIO 1969, N. 20 (APPLICAZIONE IN SICILIA DELLA LEGGE STATALE 22 LUGLIO 1966, N. 607, IN MATERIA DI ENFITEUSI E PRESTAZIONI FONDIARIE PERPETUE) - SOPRAVVENUTA LEGGE STATALE 18 DICEMBRE 1970, N. 1138: INAPPLICABILITA' AI CANONI GIA' SCADUTI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - NON ESPLICA EFFETTI NEI PROCESSI A QUIBUS - SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 154/72 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - LEGGE REGIONALE SICILIANA 2 LUGLIO 1969, N. 20 (APPLICAZIONE IN SICILIA DELLA LEGGE STATALE 22 LUGLIO 1966, N. 607, IN MATERIA DI ENFITEUSI E PRESTAZIONI FONDIARIE PERPETUE) - SOPRAVVENUTA LEGGE STATALE 18 DICEMBRE 1970, N. 1138: INAPPLICABILITA' AI CANONI GIA' SCADUTI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - NON ESPLICA EFFETTI NEI PROCESSI A QUIBUS - SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Circa il controllo della rilevanza, nei processi di provenienza, della questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della legge della Regione siciliana 2 luglio 1969, n. 20 (concernente la "applicazione in Sicilia della legge nazionale 22 luglio 1966, n. 607, recante norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue") va rilevato, ai fini che interessano il giudizio della Corte costituzionale: a) che da nessuna delle disposizioni della legge statale 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in materia di enfiteusi) sopravvenuta a disciplinare la stessa materia, risulta che le norme da essa dettate per la determinazione dei canoni siano applicabili a quelli gia' scaduti prima della sua entrata in vigore; b) che dall'art. 8 della legge regionale (in forza del quale questa si sarebbe applicata fino alla emanazione di una legge statale sulla stessa materia) non si puo' dedurre che, sopravvenuta quest'ultima, la normativa regionale sia stata caducata ex tunc. Tali constatazioni sono sufficienti ad escludere che la nuova legge statale possa esplicare un qualche effetto nei processi (di affrancazione, pagamento canoni arretrati ecc.) in cui la legge regionale e' stata impugnata.
Circa il controllo della rilevanza, nei processi di provenienza, della questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della legge della Regione siciliana 2 luglio 1969, n. 20 (concernente la "applicazione in Sicilia della legge nazionale 22 luglio 1966, n. 607, recante norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue") va rilevato, ai fini che interessano il giudizio della Corte costituzionale: a) che da nessuna delle disposizioni della legge statale 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in materia di enfiteusi) sopravvenuta a disciplinare la stessa materia, risulta che le norme da essa dettate per la determinazione dei canoni siano applicabili a quelli gia' scaduti prima della sua entrata in vigore; b) che dall'art. 8 della legge regionale (in forza del quale questa si sarebbe applicata fino alla emanazione di una legge statale sulla stessa materia) non si puo' dedurre che, sopravvenuta quest'ultima, la normativa regionale sia stata caducata ex tunc. Tali constatazioni sono sufficienti ad escludere che la nuova legge statale possa esplicare un qualche effetto nei processi (di affrancazione, pagamento canoni arretrati ecc.) in cui la legge regionale e' stata impugnata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte