Sentenza 154/1972 (ECLI:IT:COST:1972:154)
Massima numero 6344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6342  6343  6345  6346  6347  6348  6349  6350  6351  6352  6353


Titolo
SENT. 154/72 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ENFITEUSI E PRESTAZIONI FONDIARIE PERPETUE - DETERMINAZIONE DELLA QUOTE DI RIPARTIZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO DEL FONDO - CONTROVERSIA IN ORDINE ALL'APPLICABILITA' DELLE NORME DEL CODICE CIVILE O DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA 2 LUGLIO 1969, N. 20, SUL RIPARTO DEL CAPITALE DI AFFRANCO COME BASE PER IL RIPARTO DELL'INDENNITA' - MOTIVAZIONE SUFFICIENTE DELLA RILEVANZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Caltanissetta fra i sigg. Pietro Tonelli e Arcangelo Falzone, circa la determinazione delle quote di ripartizione (fra concedente ed enfiteuta) dell'indennita' dell'intervenuta espropriazione per p.u. del fondo enfiteutico, l'ordinanza di rimessione (con cui si e' impugnata la legge della Regione siciliana 2 luglio 1969, n. 20) partendo dall'esplicito presupposto che fra le parti si controverte in ordine all'applicabilita' delle norme del codice civile ovvero della legge regionale sul calcolo del capitale di affranco come base per il riparto della predetta indennita', offre una sufficiente e coerente motivazione della rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale. Va percio' respinta l'eccezione di inammissibilita' opposta innanzi alla Corte costituzionale, secondo la quale le disposizioni della legge regionale denunciata non sarebbero nella specie applicabili.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte