Sentenza 154/1972 (ECLI:IT:COST:1972:154)
Massima numero 6346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6342  6343  6344  6345  6347  6348  6349  6350  6351  6352  6353


Titolo
SENT. 154/72 E. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - DELIMITAZIONE - DIRITTO PRIVATO - COSTITUISCE MATERIA A SE STANTE - NON E' RICOMPRESO NELLE VARIE MATERIE ATTRIBUITE DAGLI STATUTI SPECIALI O DALLA COSTITUZIONE ALLE POTESTA' REGIONALI.

Testo
Agli effetti della delimitazione delle competenze statali e regionali va riconosciuto che il diritto privato e' oggetto di una materia ben definita, e non gia' un coacervo di materie che possono essere distinte secondo la varia natura dei rapporti disciplinati, o, eventualmente, dei fini che di volta in volta la disciplina legislativa vuol mediatamente soddisfare. Come materia a se stante, il diritto privato non puo' quindi esser compreso (salvo, per le regioni a statuto speciale, il caso - cfr. circa i "masi chiusi", la sent. n. 35 del 1972 - dell'esistenza di puntuali norme statutarie, attributive di specifiche competenze) nelle varie materie che Statuti e Costituzione in vari gradi e con vari limiti attribuiscono alle potesta' regionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte