Sentenza 154/1972 (ECLI:IT:COST:1972:154)
Massima numero 6347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6342  6343  6344  6345  6346  6348  6349  6350  6351  6352  6353


Titolo
SENT. 154/72 F. DIRITTO PRIVATO - REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI INTERSUBIETTIVI - ESIGENZE DI EGUAGLIANZA E DI UNITA' - COMPETENZA DELLO STATO, SALVE PUNTUALI ECCEZIONI - VALIDITA' DELL'AFFERMAZIONE ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA REGIONE SICILIANA (STATUTO SPECIALE, ART. 14, LETT. D).

Testo
Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, alla regolamentazione dei rapporti intersubiettivi di natura privatistica sottostanno esigenze di unita' ed eguaglianza che possono essere salvaguardate solo se esclusivamente all'ente esponenziale dell'intera collettivita' nazionale e' riconosciuto il potere di emanare norme in proposito. Tale affermazione - a parte le eccezioni, a favore di Regioni a statuto speciale, con cui e' stata temperata, in passato dalla giurisprudenza - e' stata fatta e ribadita anche in riferimento allo Statuto siciliano, ancorche' questo solo in tema di industria e commercio (art. 14 lett. d) esplicitamente escluda la disciplina dei rapporti privati).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte