Sentenza 135/2020 (ECLI:IT:COST:2020:135)
Massima numero 43501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  11/06/2020;  Decisione del  11/06/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43497  43498  43499  43500  43502  43503


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sufficientemente congrua ed articolata sulla non manifesta infondatezza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso in riferimento gli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119 Cost. - dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 22 del 1986. Da una lettura sostanziale ed unitaria dell'ordinanza di rimessione emerge che il rimettente, con motivazione sufficientemente congrua ed articolata, e a prescindere dall'erronea indicazione di taluni degli evocati parametri, ha indicato le ragioni per cui questi ultimi sarebbero violati e le invocate norme sul contenimento della spesa pubblica assurgerebbero a parametri interposti, nonché i motivi di contrasto tra esse e la norma censurata.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  09/05/1986  n. 22  art. 34  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte