Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica allargata - Contributo regionale alla finanza pubblica - Modalità del riversamento del risparmio regionale al bilancio statale - Durata temporale del contributo, dal 2024 al 2028 - Ricorso della Regione Campania - Lamentata violazione dei principi di autonomia finanziaria e di solidarietà territoriale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036009).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 114 e 119 Cost., dell’art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall’art. 3, comma 12-octies, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che prevede un contributo da parte delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, per gli anni dal 2024 al 2028, mediante riversamento per cassa del relativo importo al bilancio statale. La disposizione impugnata non viola i principi di autonomia finanziaria né di solidarietà territoriale, rivestendo il meccanismo approntato il carattere di principio fondamentale nell’ambito del coordinamento dinamico della finanza pubblica; la limitazione all’autonomia finanziaria regionale, conseguente alla imposizione del vincolo, risponde, infatti, all’esigenza che anche le regioni concorrano al contenimento della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche. Né è fondato il profilo relativo al lamentato trasferimento di risorse dal bilancio delle regioni a quello dello Stato, dal momento che la norma impugnata, invece, struttura un vero e proprio contributo alla finanza pubblica, ripartito in maniera uniforme su tutte le regioni a statuto ordinario.