Sentenza 154/1972 (ECLI:IT:COST:1972:154)
Massima numero 6350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
14/07/1972; Decisione del
14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 154/72 I. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - ESCLUSIONE - COMPETENZA DELLO STATO - ARGOMENTI IN TAL SENSO A SEGUITO DELL'INTERVENUTA REALIZZAZIONE DELL'INTERO ORDINAMENTO REGIONALE.
SENT. 154/72 I. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - ESCLUSIONE - COMPETENZA DELLO STATO - ARGOMENTI IN TAL SENSO A SEGUITO DELL'INTERVENUTA REALIZZAZIONE DELL'INTERO ORDINAMENTO REGIONALE.
Testo
In seguito all'intervenuta realizzazione dell'intero ordinamento regionale, una potesta' legislativa in materia di diritto privato, una volta riconosciuta, in ipotesi, come spettante, sia pure in via eccezionale e temporaneamente derogatoria, ad alcune Regioni, non potrebbe non riconoscersi, allo stesso modo, nei confronti di tutte le altre (cfr. la massima L). Tuttavia, di fronte all'indubbia difficolta' di esercizio del sindacato giurisdizionale sulla effettiva sussistenza di eccezionali situazioni locali, all'estrema elasticita' del limite della temporaneita', con l'inevitabile conseguenza che ciascuna regione potrebbe dettare un regime differenziato, e' evidente che tale potesta' normativa regionale non potrebbe mantenersi, sostanzialmente, nei suddetti limiti, ma tenderebbe ad istituzionalizzarsi in un tipo di competenza concorrente. Con cio' - la potesta' dello Stato in materia riducendosi inevitabilmente, per converso, a quella di porre principi fondamentali - si rinnegherebbe il principio secondo il quale allo Stato e solo ad esso spetta la legislazione privatistica.
In seguito all'intervenuta realizzazione dell'intero ordinamento regionale, una potesta' legislativa in materia di diritto privato, una volta riconosciuta, in ipotesi, come spettante, sia pure in via eccezionale e temporaneamente derogatoria, ad alcune Regioni, non potrebbe non riconoscersi, allo stesso modo, nei confronti di tutte le altre (cfr. la massima L). Tuttavia, di fronte all'indubbia difficolta' di esercizio del sindacato giurisdizionale sulla effettiva sussistenza di eccezionali situazioni locali, all'estrema elasticita' del limite della temporaneita', con l'inevitabile conseguenza che ciascuna regione potrebbe dettare un regime differenziato, e' evidente che tale potesta' normativa regionale non potrebbe mantenersi, sostanzialmente, nei suddetti limiti, ma tenderebbe ad istituzionalizzarsi in un tipo di competenza concorrente. Con cio' - la potesta' dello Stato in materia riducendosi inevitabilmente, per converso, a quella di porre principi fondamentali - si rinnegherebbe il principio secondo il quale allo Stato e solo ad esso spetta la legislazione privatistica.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte