Sentenza 154/1972 (ECLI:IT:COST:1972:154)
Massima numero 6351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
14/07/1972; Decisione del
14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 154/72 L. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - ESCLUSIONE - COMPETENZA DELLO STATO - PRESUPPOSTI E CONSEGUENZE - FATTISPECIE - REGIONE SICILIANA - AGRICOLTURA - STATUTO, ART. 14, LETT. A - LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1969, N. 20, ARTT. 1 A 5, 7 E 8 - DISCIPLINA DI RAPPORTI INTERSUBIETTIVI DI NATURA PRIVATISTICA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 154/72 L. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - ESCLUSIONE - COMPETENZA DELLO STATO - PRESUPPOSTI E CONSEGUENZE - FATTISPECIE - REGIONE SICILIANA - AGRICOLTURA - STATUTO, ART. 14, LETT. A - LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1969, N. 20, ARTT. 1 A 5, 7 E 8 - DISCIPLINA DI RAPPORTI INTERSUBIETTIVI DI NATURA PRIVATISTICA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Dalla intervenuta realizzazione dell'intero ordinamento regionale, dalla nuova e piu' vasta problematica da esso proposta, dalla avvertita esigenza di una demarcazione quanto piu' chiara ed inequivoca fra competenze statali e regionali, nonche' dalla regola generalissima della inderogabilita' delle competenze costituzionali, necessariamente deriva che la esclusiva appartenenza allo Stato - costantemente affermata, in linea di principio, nella giurisprudenza della Corte costituzionale - della potesta' legislativa di diritto privato e' del tutto inconciliabile con la competenza - sia pure settoriale, eccezionale e temporanea - che, riconosciuta anch'essa in passato, in numerose pronunce, nei riguardi di alcune regioni, nella suddetta materia, dovrebbe ora, generalizzandosi, ammettersi per tutte, con conseguenze per cui, facendo della eccezione una regola, finirebbe col negarsi, in radice, il principio della competenza dello Stato. Pertanto la competenza della Regione siciliana in materia di agricoltura (art. 14, lett. a St. spec.) non giustifica una legge - come la legge reg. n. 20 del 1969 in materia di enfiteusi - che in quasi tutte le sue disposizioni disciplina rapporti intersubiettivi di indubbia natura privatistica. La legge stessa quindi, a parte l'art. 6, essendo stata emanata fuori dei limiti della potesta' normativa della Regione, va dichiarata costituzionalmente illegittima.
Dalla intervenuta realizzazione dell'intero ordinamento regionale, dalla nuova e piu' vasta problematica da esso proposta, dalla avvertita esigenza di una demarcazione quanto piu' chiara ed inequivoca fra competenze statali e regionali, nonche' dalla regola generalissima della inderogabilita' delle competenze costituzionali, necessariamente deriva che la esclusiva appartenenza allo Stato - costantemente affermata, in linea di principio, nella giurisprudenza della Corte costituzionale - della potesta' legislativa di diritto privato e' del tutto inconciliabile con la competenza - sia pure settoriale, eccezionale e temporanea - che, riconosciuta anch'essa in passato, in numerose pronunce, nei riguardi di alcune regioni, nella suddetta materia, dovrebbe ora, generalizzandosi, ammettersi per tutte, con conseguenze per cui, facendo della eccezione una regola, finirebbe col negarsi, in radice, il principio della competenza dello Stato. Pertanto la competenza della Regione siciliana in materia di agricoltura (art. 14, lett. a St. spec.) non giustifica una legge - come la legge reg. n. 20 del 1969 in materia di enfiteusi - che in quasi tutte le sue disposizioni disciplina rapporti intersubiettivi di indubbia natura privatistica. La legge stessa quindi, a parte l'art. 6, essendo stata emanata fuori dei limiti della potesta' normativa della Regione, va dichiarata costituzionalmente illegittima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte