Sentenza 154/1972 (ECLI:IT:COST:1972:154)
Massima numero 6352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6342  6343  6344  6345  6346  6347  6348  6349  6350  6351  6353


Titolo
SENT. 154/72 M. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - AGRICOLTURA - ENFITEUSI E PRESTAZIONI FONDIARIE PERPETUE - LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1969, N. 20, ART. 6 - DECADENZA DAI BENEFICI DEL D.L. PRES. REG. 24 FEBBRAIO 1948, N. 114 - NON REGOLA LE VICENDE DEL RAPPORTO ENFITEUTICO, MA PRESUPPONE L'ESTINZIONE DI QUESTO - ATTINENZA DELLA NORMA AL DIRITTO PUBBLICO, NON AL DIRITTO PRIVATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 6 della legge reg. sic. 2 luglio 1969, n. 20 (in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) nel comminare, in alcune ipotesi (devoluzione al concedente, in tutto o in parte, dei terreni enfiteutici, rinuncia dell'enfiteuta per la particolare onerosita' del canone) la decadenza dai benefici previsti dal D.L.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114 (esonero parziale dal conferimento dovuto per la riforma fondiaria) assume a presupposto di tale decadenza l'estinzione del rapporto enfiteutico, ma non regola affatto le vicende di questo. Percio', trattandosi di una disposizione chiaramente attinente a materia di diritto pubblico, l'art. 6 della legge regionale deve essere eccettuato dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale che va invece pronunciata, in virtu' del principio della incompetenza assoluta del legislatore regionale in materia di diritto privato, nei confronti delle disposizioni della suddetta legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte