Sentenza 154/1972 (ECLI:IT:COST:1972:154)
Massima numero 6352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
14/07/1972; Decisione del
14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 154/72 M. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - AGRICOLTURA - ENFITEUSI E PRESTAZIONI FONDIARIE PERPETUE - LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1969, N. 20, ART. 6 - DECADENZA DAI BENEFICI DEL D.L. PRES. REG. 24 FEBBRAIO 1948, N. 114 - NON REGOLA LE VICENDE DEL RAPPORTO ENFITEUTICO, MA PRESUPPONE L'ESTINZIONE DI QUESTO - ATTINENZA DELLA NORMA AL DIRITTO PUBBLICO, NON AL DIRITTO PRIVATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 154/72 M. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - AGRICOLTURA - ENFITEUSI E PRESTAZIONI FONDIARIE PERPETUE - LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1969, N. 20, ART. 6 - DECADENZA DAI BENEFICI DEL D.L. PRES. REG. 24 FEBBRAIO 1948, N. 114 - NON REGOLA LE VICENDE DEL RAPPORTO ENFITEUTICO, MA PRESUPPONE L'ESTINZIONE DI QUESTO - ATTINENZA DELLA NORMA AL DIRITTO PUBBLICO, NON AL DIRITTO PRIVATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 6 della legge reg. sic. 2 luglio 1969, n. 20 (in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) nel comminare, in alcune ipotesi (devoluzione al concedente, in tutto o in parte, dei terreni enfiteutici, rinuncia dell'enfiteuta per la particolare onerosita' del canone) la decadenza dai benefici previsti dal D.L.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114 (esonero parziale dal conferimento dovuto per la riforma fondiaria) assume a presupposto di tale decadenza l'estinzione del rapporto enfiteutico, ma non regola affatto le vicende di questo. Percio', trattandosi di una disposizione chiaramente attinente a materia di diritto pubblico, l'art. 6 della legge regionale deve essere eccettuato dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale che va invece pronunciata, in virtu' del principio della incompetenza assoluta del legislatore regionale in materia di diritto privato, nei confronti delle disposizioni della suddetta legge.
L'art. 6 della legge reg. sic. 2 luglio 1969, n. 20 (in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) nel comminare, in alcune ipotesi (devoluzione al concedente, in tutto o in parte, dei terreni enfiteutici, rinuncia dell'enfiteuta per la particolare onerosita' del canone) la decadenza dai benefici previsti dal D.L.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114 (esonero parziale dal conferimento dovuto per la riforma fondiaria) assume a presupposto di tale decadenza l'estinzione del rapporto enfiteutico, ma non regola affatto le vicende di questo. Percio', trattandosi di una disposizione chiaramente attinente a materia di diritto pubblico, l'art. 6 della legge regionale deve essere eccettuato dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale che va invece pronunciata, in virtu' del principio della incompetenza assoluta del legislatore regionale in materia di diritto privato, nei confronti delle disposizioni della suddetta legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte