Sentenza 154/1972 (ECLI:IT:COST:1972:154)
Massima numero 6353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6342  6343  6344  6345  6346  6347  6348  6349  6350  6351  6352


Titolo
SENT. 154/72 N. DIRITTO PRIVATO - COMPETENZA LEGISLATIVA DELLO STATO - VALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI CHE GIUSTIFICHINO UN REGIME RAZIONALMENTE DIVERSIFICATO - POTERI DELLE REGIONI NELLA MATERIA - INIZIATIVA LEGISLATIVA. (COSTITUZIONE, ART. 121, SECONDO COMMA, E STATUTO SIC., ART. 18).

Testo
Riguardo al diritto privato, benche' solo allo Stato spetti valutare, pur nel quadro della fondamentale unita' della relativa disciplina, la sussistenza di situazioni particolari che giustifichino un regime razionalmente diversificato, le Regioni dispongono tuttavia, a loro volta, (cfr. gli artt. 121, secondo comma, Cost. e 18 Stat. sic.) di un rilevante potere di iniziativa, idoneo a promuovere, allorche' si rendano necessarie, per far fronte a casi eccezionali, misure legislative di carattere locale e l'intervento del Parlamento nazionale. Non puo' dirsi percio' che, in materia, le Regioni siano costrette ad un ruolo meramente passivo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 121  co. 2

statuto regione Sicilia  art. 18

Altri parametri e norme interposte