Sentenza 155/1972 (ECLI:IT:COST:1972:155)
Massima numero 6354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6355  6356  6357  6358


Titolo
SENT. 155/72 A. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ARTT. 3 E 4, PRIMO COMMA - FORMAZIONE DEL CANONE CON RIFERIMENTO A TUTTI GLI AFFITTUARI, SIANO COLTIVATORI DIRETTI CHE IMPRENDITORI NON COLTIVATORI - SITUAZIONE PRIVILEGIATA ASSICURATA AL PRIMO DEGLI ARTT. 35 E SEGG. RISPETTO A QUELLA DEL SECONDO - PARIFICAZIONE DI SITUAZIONI DIFFERENZIATE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La legge 11 febbraio 1971, n. 11, avente per oggetto "nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nel dettare negli artt. 3 e 4, primo comma, le nuove norme sulla formazione del canone con riferimento a tutti gli affittuari, siano essi coltivatori diretti o imprenditori non coltivatori, viola l'art. 3 della Costituzione il quale postula che a situazioni differenziate tra loro non possa praticarsi identico trattamento: ed invero, la compressione del beneficio fondiario mentre trova una valida giustificazione se si risolve in un vantaggio per l'affittuario che coltivi direttamente la terra con le forze di lavoro proprie e dei suoi familiari, si presenta invece priva di razionalita' quando essa determina un arricchimento dell'affittuario imprenditore che faccia lavorare da altri la terra presa in fitto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte