Sentenza 155/1972 (ECLI:IT:COST:1972:155)
Massima numero 6355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6354  6356  6357  6358


Titolo
SENT. 155/72 B. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ARTT. 3 E 4, PRIMO COMMA - DETERMINAZIONE DEL CANONE - ASSUNZIONE A PARAMETRO DEL REDDITO IMPONIBILE RISULTANTE DAL CATASTO LA CUI ULTIMA REVISIONE RIMONTA AL 1939 - PREVISIONE NELLA LEGGE DI PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO DEI DATI CATASTALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3, PRIMO COMMA).

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' degli artt. 3 e 4, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "nuove norme sulla disciplina dell'affitto di fondi rustici", nella parte in cui introducono il sistema di determinare il canone assumendo a parametro il reddito imponibile risultante dal catasto, la cui ultima revisione risale al 1939, perche' non mancano nella legge procedimenti (quelli relativi alla revisione e al nuovo classamento dei terreni, alle migliorie, e ai coefficienti di moltiplicazione) che tendono ad aggiornare dati e valori per rendere meno distanti dalla realta' attuale i dati catastali che si riferiscono all'anno dell'ultima revisione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte