Sentenza 155/1972 (ECLI:IT:COST:1972:155)
Massima numero 6356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6354  6355  6357  6358


Titolo
SENT. 155/72 C. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971 N. 11, ARTT. 3 E 4, PRIMO COMMA - DETERMINAZIONE DEL CANONE - CRITERIO - SUA PRETESA UNIFORMITA' PER TUTTE LE ZONE AGRARIE DEL TERRITORIO NAZIONALE SENZA TENER CONTO DEL LORO VARIO GRADO DI SVILUPPO - PREVISIONE NELLA LEGGE DI PROCEDIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DEI DATI CATASTALI ASSUNTI A PARAMETRO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Neppure e' fondata, con riferimento al principio di eguaglianza la questione di legittimita' degli artt. 3 e 4, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sotto il profilo che il sistema di determinazione del canone sarebbe uniforme per tutte le zone agrarie del territorio nazionale, senza tener conto del loro vario grado di sviluppo: le norme impugnate, infatti, prevedono e disciplinano taluni procedimenti per adeguare alle differenti culture e alle diverse zone agrarie i dati catastali assunti come parametro di base per le determinazione del canone.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte