Sentenza 155/1972 (ECLI:IT:COST:1972:155)
Massima numero 6357
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6354  6355  6356  6358


Titolo
SENT. 155/72 D. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 3, SECONDO E SESTO COMMA - COEFFICIENTI DI MOLTIPLICAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE - FISSAZIONE IN MISURA TALE DA INCIDERE, FINO AD ANNULLARLO, SUL DIRITTO DI PROPRIETA' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 42, SECONDO COMMA, E 44, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 44, primo comma, della Costituzione, l'art. 3, secondo e sesto comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui fissa fra 12 e 45 e, con riferimento a un caso particolare, in 36, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone: ed invero la assoluta inadeguatezza dei coefficienti di rivalutazione, che risulta dal loro confronto con l'entita' della svalutazione monetaria e con l'ammontare del carico fiscale, rende a volte addirittura onerosa la proprieta' della terra e a volte ne determina il reddito in misura cosi' irrisoria da incidere fortemente, fino ad annullarlo, sul diritto di proprieta' che e' riconosciuto e garantito dalla Costituzione e talvolta costituisce addirittura oggetto di una specifica tutela costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 2

Costituzione  art. 44  co. 1

Altri parametri e norme interposte