Sentenza 155/1972 (ECLI:IT:COST:1972:155)
Massima numero 6358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6354  6355  6356  6357


Titolo
SENT. 155/72 E. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 1 - CANONE DETERMINATO IN DENARO - MANCATA PREVISIONE DI UNA FORMA PERIODICA DI RIVALUTAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, con riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, l'art. 1, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui non prevede alcuna forma periodica di rivalutazione del canone in denaro: ed invero, quella norma, con lo stabilire che "nell'affitto di fondo rustico il canone e' determinato e corrisposto in denaro" introduce un nuovo strumento di riduzione del canone la cui azione e' prevedibile come certa ove si pensi che la svalutazione monetaria, almeno nei limiti di quella cosi' detta strisciante, e' considerato fenomeno naturale ed, in certo senso, necessario nell'economia dei paesi moderni. Ne deriva che la mancata previsione di una rivalutazione dei canoni in misura corrispondente alle eventuali mutazioni del potere di acquisto della lira appare lesiva del diritto del proprietario concedente a conservare invariato nel valor di acquisto il canone autoritativamente determinato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte