Ordinanza 156/1972 (ECLI:IT:COST:1972:156)
Massima numero 6359
Giudizio GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  09/11/1972;  Decisione del  09/11/1972
Deposito del 15/11/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 156/72. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI: IN GENERE - CORREZIONE DI UFFICIO DI OMISSIONI OD ERRORI MATERIALI - FATTISPECIE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9, SUL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE DALLA SOLA REGIONE RINUNZIANTE - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE E DEL DISPOSITIVO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE RISPETTO AGLI ARTT. 1 COMMA SECONDO LETT. H) E 3 N. 1 D.P.R. N. 9 DEL 1972.

Testo
Ai sensi dell'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in presenza di sviste od espressioni non corrispondenti a cio' che si volle effettivamente dire, o di altro tipo di errori puramente materiali ovvero di omissioni, spetta alla Corte stessa provvedere d'ufficio alle correzioni od integrazioni necessarie. (Nella specie la Corte ha provveduto alla integrazione della sentenza n. 139 del 1972, disponendo che: al n. 2 della motivazione in diritto, dopo le parole "deve dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente", dovessero aggiungersi le parole "all'art. 1, comma 2, lett. h, ed"; e che alla lett. c del dispositivo, dopo le parole "dichiara cessata la materia del contendere per la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, lett. h", fossero aggiunte le parole "e dell'art. 3, n. 1, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte