Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Siciliana - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Mancata fusione tra IPAB, nei casi previsti - Automatica estinzione, con devoluzione al Comune territorialmente competente del patrimonio e assorbimento del relativo personale - Violazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra risorse e funzioni, dell'equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale parziale - Obbligo per il legislatore regionale di provvedere alla complessiva risoluzione del problema delle IPAB in dissesto.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 97, secondo comma, 119, commi primo, quarto, quinto e sesto, Cost. e 15, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana -, l'art. 34, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 22 del 1986, nella parte in cui prevede «e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico». La norma censurata dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana - nel disporre, per come non implausibilmente interpretata, l'automatica estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non utilizzabili o non riconvertibili e non fuse con altre IPAB, con devoluzione al Comune territorialmente competente del relativo patrimonio, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e con assorbimento del relativo personale - vìola i princìpi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra risorse e funzioni, dell'equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione. Essa, nella sua rigidità, impone infatti ai Comuni siciliani l'accollo delle ingenti posizioni debitorie delle IPAB, che, in assenza di un'adeguata provvista finanziaria, diventa insostenibile nei casi dei Comuni più piccoli, per i quali l'effetto quasi fisiologico della successione a titolo universale è quello dell'attivazione delle procedure di dissesto. Inoltre, l'assorbimento totalitario del personale proveniente dalle IPAB, con conseguente immissione nei ruoli organici dei Comuni, incidendo sui vincoli relativi alle assunzioni negli anni successivi, ne comprime le scelte organizzative, impedendo di assumere figure che possono essere necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni. Ne consegue l'obbligo, per il legislatore regionale, di provvedere alla complessiva risoluzione del problema delle IPAB in dissesto, individuando un ragionevole punto di equilibrio che contemperi tutti i valori costituzionali in gioco, primo fra tutti quello della tutela dei soggetti deboli. (Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2019, n. 79 del 2019, n. 202 del 2014 e n. 123 del 1968).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il subentro di un ente nella gestione di un altro ente soppresso (o sostituito) deve avvenire in modo tale che l'ente subentrante sia salvaguardato nella sua posizione finanziaria, necessitando al riguardo una disciplina la quale regoli gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e, dunque, anche il finanziamento della spesa necessaria per l'estinzione delle passività pregresse. (Precedenti citati: sentenze n. 8 del 2016, n. 364 del 2010, n. 116 del 2007, n. 437 del 2005 e n. 89 del 2000).