Sentenza 157/1972 (ECLI:IT:COST:1972:157)
Massima numero 6360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  09/11/1972;  Decisione del  09/11/1972
Deposito del 15/11/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6361  6362


Titolo
SENT. 157/72 A. DOGANA - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 114, PRIMO COMMA - DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' NEL CONTRABBANDO - EFFETTI - IDENTITA' CON QUELLI STABILITI PER L'ABITUALITA' A DELINQUERE COMUNE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - PARIFICAZIONE LEGISLATIVA DELLE DUE FATTISPECIE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), secondo cui gli effetti della dichiarazione di abitualita' nel contrabbando sono quelli stessi stabiliti dall'art. 109 del codice penale (che disciplina l'abitualita' a delinquere comune), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la prospettata ingiustificata equiparazione di situazioni diverse. Ben puo' il legislatore punire un reato in modo piu' severo di un altro che appaia a taluni meno dannoso o riprovevole; allo stesso modo puo' regolarsi per l'applicazione di misure di sicurezza. Ne' si comprende perche' il contrabbandiere abituale dovrebbe meritare un trattamento diverso e piu' favorevole del delinquente abituale comune, in tema di misure di sicurezza, essendo il contrabbando un reato non solo diretto contro un interesse generale dello Stato, costituzionalmente protetto (artt. 53 e 14, terzo comma, Costituzione), ma anche capace di creare situazioni di pericolo e di pubblico allarme.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte