Sentenza 157/1972 (ECLI:IT:COST:1972:157)
Massima numero 6361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
09/11/1972; Decisione del
09/11/1972
Deposito del 15/11/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 157/72 B. REATI E PENE - VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DEI SINGOLI REATI E DETERMINAZIONE DELLE PENE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE ENTRO LIMITI IMPOSTI DA PRINCIPI GENERALI - MISURE DI SICUREZZA - ANALOGO CRITERIO DI DETERMINAZIONE - DIFFERENZIAZIONE DELLE PENE O DELLE MISURE IN RELAZIONE A SITUAZIONI RAZIONALMENTE RITENUTE DIVERSE - LEGITTIMITA'.
SENT. 157/72 B. REATI E PENE - VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DEI SINGOLI REATI E DETERMINAZIONE DELLE PENE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE ENTRO LIMITI IMPOSTI DA PRINCIPI GENERALI - MISURE DI SICUREZZA - ANALOGO CRITERIO DI DETERMINAZIONE - DIFFERENZIAZIONE DELLE PENE O DELLE MISURE IN RELAZIONE A SITUAZIONI RAZIONALMENTE RITENUTE DIVERSE - LEGITTIMITA'.
Testo
La valutazione della pericolosita' dei singoli reati, e il compito di graduare per ciascuno le pene e le eventuali misure di sicurezza, spetta al legislatore, entro i limiti imposti dai principi generali e specificamente dagli artt. 2 e 27 della Costituzione. Ben puo' il legislatore, perseguendo ragionevoli fini di politica criminale, punire un reato in modo piu' severo di un altro che appaia a taluni meno dannoso o riprovevole; allo stesso modo puo' regolarsi per l'applicazione delle misure di sicurezza, che sono legittimamente previste anche per fatti non punibili.
La valutazione della pericolosita' dei singoli reati, e il compito di graduare per ciascuno le pene e le eventuali misure di sicurezza, spetta al legislatore, entro i limiti imposti dai principi generali e specificamente dagli artt. 2 e 27 della Costituzione. Ben puo' il legislatore, perseguendo ragionevoli fini di politica criminale, punire un reato in modo piu' severo di un altro che appaia a taluni meno dannoso o riprovevole; allo stesso modo puo' regolarsi per l'applicazione delle misure di sicurezza, che sono legittimamente previste anche per fatti non punibili.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte