Sentenza 157/1972 (ECLI:IT:COST:1972:157)
Massima numero 6362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  09/11/1972;  Decisione del  09/11/1972
Deposito del 15/11/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6360  6361


Titolo
SENT. 157/72 C. DOGANA - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 114, PRIMO COMMA - DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' NEL CONTRABBANDO - EFFETTI - IDENTITA' CON QUELLI STABILITI PER L'ABITUALITA' A DELINQUERE COMUNE - COMPLETEZZA E TASSATIVITA' DELLA PREVISIONE LEGISLATIVA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI LEGALITA' EX ART. 25, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, non contrasta con il principio di legalita' garantito dalla Costituzione anche in tema di misure di sicurezza (art. 25, terzo comma, Cost.). Invero la norma impugnata, con il preciso rinvio all'art. 109 del codice penale - che prevede per la dichiarazione di abitualita' in contrabbando i medesimi effetti stabiliti per l'abitualita' a delinquere - costituisce una completa, tassativa e non equivoca previsione legislativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 3

Altri parametri e norme interposte