Sentenza 158/1972 (ECLI:IT:COST:1972:158)
Massima numero 6363
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
09/11/1972; Decisione del
09/11/1972
Deposito del 15/11/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6364
Titolo
SENT. 158/72 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE UMBRIA - ENTI OSPEDALIERI - DECRETO PREFETTIZIO 21 NOVEMBRE 1970, N. 6550: DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA A DESIGNARE DUE RAPPRESENTANTI DEGLI INTERESSI ORIGINARI DELL'ENTE OSPEDALIERO CALAI' DI GUALDO TADINO - NON INVADE LA COMPETENZA REGIONALE PER NON ESSERSI ANCORA VERIFICATI, A QUELLA DATA, I PRESUPPOSTI DELLA COMPETENZA REGIONALE - COMPETENZA DELLO STATO.
SENT. 158/72 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE UMBRIA - ENTI OSPEDALIERI - DECRETO PREFETTIZIO 21 NOVEMBRE 1970, N. 6550: DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA A DESIGNARE DUE RAPPRESENTANTI DEGLI INTERESSI ORIGINARI DELL'ENTE OSPEDALIERO CALAI' DI GUALDO TADINO - NON INVADE LA COMPETENZA REGIONALE PER NON ESSERSI ANCORA VERIFICATI, A QUELLA DATA, I PRESUPPOSTI DELLA COMPETENZA REGIONALE - COMPETENZA DELLO STATO.
Testo
Non e' invasivo delle attribuzioni proprie della Regione il decreto del Prefetto di Perugia 21 novembre 1970, n. 6550, col quale si attribuiva al Vescovo di Gualdo Tadino la nomina dei due rappresentanti degli interessi originari dell'Ente in seno al Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale "Calai" di Gualdo Tadino. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'esercizio della competenza amministrativa e' passato alle Regioni, nelle materie previste dalla Costituzione, solo per effetto degli appositi decreti delegati di trasferimento con decorrenza anche nel settore sanitario e ospedaliero, dal 1x aprile 1972. La Corte ha gia' deciso, esplicitamente con la sentenza n. 176 del 1971 ed implicitamente con la n. 120 del 1971, che la legge ospedaliera del 1968 non ha conferito alla Regione il potere di adottare provvedimenti di riconoscimento di enti ospedalieri prima di quella data. Alla data del novembre 1970 il potere di riconoscere gli enti ospedalieri, e di porre in essere gli atti connessi, non spettava alla Regione (sent. n. 79 del 1972).
Non e' invasivo delle attribuzioni proprie della Regione il decreto del Prefetto di Perugia 21 novembre 1970, n. 6550, col quale si attribuiva al Vescovo di Gualdo Tadino la nomina dei due rappresentanti degli interessi originari dell'Ente in seno al Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale "Calai" di Gualdo Tadino. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'esercizio della competenza amministrativa e' passato alle Regioni, nelle materie previste dalla Costituzione, solo per effetto degli appositi decreti delegati di trasferimento con decorrenza anche nel settore sanitario e ospedaliero, dal 1x aprile 1972. La Corte ha gia' deciso, esplicitamente con la sentenza n. 176 del 1971 ed implicitamente con la n. 120 del 1971, che la legge ospedaliera del 1968 non ha conferito alla Regione il potere di adottare provvedimenti di riconoscimento di enti ospedalieri prima di quella data. Alla data del novembre 1970 il potere di riconoscere gli enti ospedalieri, e di porre in essere gli atti connessi, non spettava alla Regione (sent. n. 79 del 1972).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte