Sentenza 159/1972 (ECLI:IT:COST:1972:159)
Massima numero 6365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  09/11/1972;  Decisione del  09/11/1972
Deposito del 15/11/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 159/72. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PER DECRETO - PRIMA NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO NON DETENUTO - COD. PROC. PEN., ART. 169 (IN RELAZIONE AGLI ARTT. 506-510) - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - CONGRUITA' - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - DIFFERENTE TRATTAMENTO DELL'IMPUTATO PRECARIAMENTE ASSENTE RISPETTO A QUELLO IRREPERIBILE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA).

Testo
Tenuto conto degli argomenti posti a base di precedenti sentenze (n. 170 del 1963, n. 27 del 1966 e n. 48 del 1969) con le quali sono state disattese censure attinenti al procedimento per decreto penale, la questione di legittimita' costituzionale concernente l'applicazione dell'art. 169 c.p.p. all'assente, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., va risolta nel quadro piu' generale dei principi affermati dalla sentenza n. 77 del 1972 a proposito della prima notifica all'imputato non detenuto. Essendo diversa la posizione dell'irreperibile da quella del precariamente assente e' del tutto giustificato il differente trattamento processuale per il quale solo al secondo puo' essere applicato il procedimento per decreto. All'opposto, la compatibilita' violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto - essendo il decreto penale opponibile solo dall'interessato o da un suo procuratore speciale - verrebbe meno il trattamento unitario degli irreperibili; sarebbe, poi, irrazionale pretendere, ai fini dell'osservanza del precetto costituzionale, che sia notificato a mani proprie un decreto penale emesso nei confronti di chiunque si sia allontanato anche momentaneamente dalla sua abitazione o dal luogo in cui abitualmente esercita la sua attivita' professionale. Nel prefissare il termine per l'opposizione, il legislatore ha operato una scelta tipicamente discrezionale, che sarebbe illegittima solo se, sul piano dell'id quod plerumque accidit, fosse vanificata l'azione difensiva. Non e', pertanto, violato neppure il diritto di difesa, per il quale non sono richieste identiche modalita' di esercizio, potendo esso venire diversamente regolato ed adattato alle speciali esigenze dei singoli procedimenti, purche' non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte