Sentenza 163/1972 (ECLI:IT:COST:1972:163)
Massima numero 6369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  21/11/1972;  Decisione del  21/11/1972
Deposito del 28/11/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6370  6371


Titolo
SENT. 163/72 A. REATI E PENE - RECIDIVA - COD. PEN., ART. 106 - DISPONE CHE, AGLI EFFETTI DELLA RECIDIVA, SI TENGA CONTO ANCHE DELLE CONDANNE PER LE QUALI SIA INTERVENUTA AMNISTIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA RISPETTO AL CASO IN CUI L'AMNISTIA INTERVENGA PRIMA DELLA CONDANNA - INSUSSISTENZA - OBIETTIVA DISPARITA' TRA LE DUE SITUAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 106, prima parte, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La norma dell'art. 106 cod. pen., secondo cui, in caso di amnistia, sopravvenuta alla condanna, si tiene conto di questa agli effetti della recidiva, appare in piena concordanza con l'art. 151 cod. pen., e, come questo, giustificata dalla sussistenza del presupposto del definitivo accertamento della colpevolezza, che manca nell'altro caso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte