Sentenza 163/1972 (ECLI:IT:COST:1972:163)
Massima numero 6370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
21/11/1972; Decisione del
21/11/1972
Deposito del 28/11/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 163/72 B. AMNISTIA - AMNISTIA PROPRIA ED IMPROPRIA - EFFETTI - POTERI DEL GIUDICE - DIFFERENZIAZIONE DI TRATTAMENTO AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA RECIDIVA - RAZIONALITA'.
SENT. 163/72 B. AMNISTIA - AMNISTIA PROPRIA ED IMPROPRIA - EFFETTI - POTERI DEL GIUDICE - DIFFERENZIAZIONE DI TRATTAMENTO AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA RECIDIVA - RAZIONALITA'.
Testo
Nel caso di amnistia propria non si deve effettuare un vero e proprio giudizio di colpevolezza, sia pure al limitato fine della determinazione dell'entita' della pena, poiche', invece, una volta intervenuta l'amnistia, non compete al giudice compiere un effettivo accertamento di sussistenza del reato, dovendosi egli limitare ad ipotizzare tale sussistenza in quanto necessario all'applicazione del provvedimento di clemenza, salvo nel caso previsto dall'art. 152 cod. proc. pen., della non punibilita' del fatto imputato quando risulti di piena evidenza che esso non sussiste e non e' previsto come reato o non e' addebitabile all'indiziato. Si e' pertanto in presenza di una obiettiva disparita' tra l'amnistia propria e quella impropria, dato che in una di esse, mancando ogni accertamento definitivo di colpevolezza, non si rende possibile far derivare alcun effetto penale, mentre nell'altra l'ammissibilita' di tali effetti trova fondamento nell'avvenuta e non piu' contestabile qualificazione di illecito penale del fatto di cui si e' chiamati a rispondere. Sicche' l'art. 151 cod. pen., quando dispone che l'amnistia sopravvenuta alla condanna fa cessare la sua esecuzione e le pene accessorie ma non gli altri effetti ad essa riconducibili, non induce lesione dell'art. 3 della Costituzione.
Nel caso di amnistia propria non si deve effettuare un vero e proprio giudizio di colpevolezza, sia pure al limitato fine della determinazione dell'entita' della pena, poiche', invece, una volta intervenuta l'amnistia, non compete al giudice compiere un effettivo accertamento di sussistenza del reato, dovendosi egli limitare ad ipotizzare tale sussistenza in quanto necessario all'applicazione del provvedimento di clemenza, salvo nel caso previsto dall'art. 152 cod. proc. pen., della non punibilita' del fatto imputato quando risulti di piena evidenza che esso non sussiste e non e' previsto come reato o non e' addebitabile all'indiziato. Si e' pertanto in presenza di una obiettiva disparita' tra l'amnistia propria e quella impropria, dato che in una di esse, mancando ogni accertamento definitivo di colpevolezza, non si rende possibile far derivare alcun effetto penale, mentre nell'altra l'ammissibilita' di tali effetti trova fondamento nell'avvenuta e non piu' contestabile qualificazione di illecito penale del fatto di cui si e' chiamati a rispondere. Sicche' l'art. 151 cod. pen., quando dispone che l'amnistia sopravvenuta alla condanna fa cessare la sua esecuzione e le pene accessorie ma non gli altri effetti ad essa riconducibili, non induce lesione dell'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte