Sentenza 164/1972 (ECLI:IT:COST:1972:164)
Massima numero 6376
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
21/11/1972; Decisione del
21/11/1972
Deposito del 28/11/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 164/72 E. ENTI LOCALI - CONTROLLI SUGLI STESSI - COORDINAMENTO CON IL SOPRAVVENUTO ORDINAMENTO REGIONALE - COSTITUZIONE, ART. 130 - PREVISIONE DI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO COSTITUITI NEI MODI STABILITI DA LEGGE STATALE - ATTRIBUZIONE AD ESSI DEL CONTROLLO, ANCHE SOSTITUTIVO, SU SINGOLI ATTI - POTERE DI SOSTITUIRE UN ORGANO STRAORDINARIO NELL'UFFICIO IN CUI SI VERIFICHI LA TEMPORANEA CARENZA DEL TITOLARE - ESCLUSIONE.
SENT. 164/72 E. ENTI LOCALI - CONTROLLI SUGLI STESSI - COORDINAMENTO CON IL SOPRAVVENUTO ORDINAMENTO REGIONALE - COSTITUZIONE, ART. 130 - PREVISIONE DI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO COSTITUITI NEI MODI STABILITI DA LEGGE STATALE - ATTRIBUZIONE AD ESSI DEL CONTROLLO, ANCHE SOSTITUTIVO, SU SINGOLI ATTI - POTERE DI SOSTITUIRE UN ORGANO STRAORDINARIO NELL'UFFICIO IN CUI SI VERIFICHI LA TEMPORANEA CARENZA DEL TITOLARE - ESCLUSIONE.
Testo
Il controllo sugli atti di cui all'art. 130 Cost., comprende anche quello che si esercita sulla legittimita' dell'omessa emanazione di uno di essi quando sarebbe stato obbligatorio effettuarla, e comporta la conseguente sostituzione nell'esercizio del potere corrispondente da parte dell'organo di controllo a quello dell'ente rimasto inattivo; ma e' invece da escludere che possa ritenersi in esso inclusa anche la potesta' di sostituire nell'ufficio in cui si verifichi la temporanea carenza del titolare, un organo straordinario che lo regga. L'art. 130, nel coordinare l'assetto dei controlli con il sopravvenuto ordinamento regionale, se pure ha chiamato le Regioni a partecipare all'esercizio dei medesimi, ha d'altra parte affidato alla legge statale la determinazione dei modi di costituzione dell'organo regionale competente all'esercizio stesso, limitandone, in modo testuale e tassativo, il sindacato di legittimita' e di merito solamente ai singoli atti, di volta in volta ad esso sottoposti.
Il controllo sugli atti di cui all'art. 130 Cost., comprende anche quello che si esercita sulla legittimita' dell'omessa emanazione di uno di essi quando sarebbe stato obbligatorio effettuarla, e comporta la conseguente sostituzione nell'esercizio del potere corrispondente da parte dell'organo di controllo a quello dell'ente rimasto inattivo; ma e' invece da escludere che possa ritenersi in esso inclusa anche la potesta' di sostituire nell'ufficio in cui si verifichi la temporanea carenza del titolare, un organo straordinario che lo regga. L'art. 130, nel coordinare l'assetto dei controlli con il sopravvenuto ordinamento regionale, se pure ha chiamato le Regioni a partecipare all'esercizio dei medesimi, ha d'altra parte affidato alla legge statale la determinazione dei modi di costituzione dell'organo regionale competente all'esercizio stesso, limitandone, in modo testuale e tassativo, il sindacato di legittimita' e di merito solamente ai singoli atti, di volta in volta ad esso sottoposti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte