Sentenza 166/1972 (ECLI:IT:COST:1972:166)
Massima numero 6381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
21/11/1972; Decisione del
21/11/1972
Deposito del 28/11/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 166/72 C. REGIONI ORDINARIE - CONSIGLI REGIONALI - ELEZIONI - LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108, ART. 5, N. 7 - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE PER "I CAPI DEGLI UFFICI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI DELLO STATO NELLA REGIONE, COLORO CHE NE FANNO LE VECI PER DISPOSIZIONE DI LEGGE O DI REGOLAMENTO" - INDETERMINATEZZA ED ELASTICITA' DELLA SITUAZIONE OSTATIVA - VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 166/72 C. REGIONI ORDINARIE - CONSIGLI REGIONALI - ELEZIONI - LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108, ART. 5, N. 7 - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE PER "I CAPI DEGLI UFFICI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI DELLO STATO NELLA REGIONE, COLORO CHE NE FANNO LE VECI PER DISPOSIZIONE DI LEGGE O DI REGOLAMENTO" - INDETERMINATEZZA ED ELASTICITA' DELLA SITUAZIONE OSTATIVA - VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale". La disposizione, infatti, stabilisce nella parte in cui dispone l'ineleggibilita' a consigliere regionale per "i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento" - oltre tutto, senza precedenti e senza attuale riscontro nell'intera legislazione elettorale italiana, se si prescinde da una disposizione, sostanzialmente analoga, della legge regionale siciliana del 20 marzo 1951, n. 29 - una causa di ineleggibilita' dai confini estremamente generici ed elastici, suscettibile di essere dilatata in sede interpretativa sino a ricomprendere le situazioni piu' diverse, come invece all'opposto di applicazioni pratiche variamente restrittive, circoscritte ad una parte soltanto delle ipotesi che potrebbero egualmente, in astratto, giustificare ragionevolmente la ineleggibilita' a consigliere regionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale". La disposizione, infatti, stabilisce nella parte in cui dispone l'ineleggibilita' a consigliere regionale per "i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento" - oltre tutto, senza precedenti e senza attuale riscontro nell'intera legislazione elettorale italiana, se si prescinde da una disposizione, sostanzialmente analoga, della legge regionale siciliana del 20 marzo 1951, n. 29 - una causa di ineleggibilita' dai confini estremamente generici ed elastici, suscettibile di essere dilatata in sede interpretativa sino a ricomprendere le situazioni piu' diverse, come invece all'opposto di applicazioni pratiche variamente restrittive, circoscritte ad una parte soltanto delle ipotesi che potrebbero egualmente, in astratto, giustificare ragionevolmente la ineleggibilita' a consigliere regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte