Sentenza 167/1972 (ECLI:IT:COST:1972:167)
Massima numero 6382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
21/11/1972; Decisione del
21/11/1972
Deposito del 28/11/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 167/72. MISURE DI SICUREZZA - ASSEGNAZIONE AD UNA COLONIA AGRICOLA O AD UNA CASA DI LAVORO - COD. PEN., ART. 216 - APPLICAZIONE A SOGGETTI INABILI AL LAVORO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, TERZO COMMA, E 38 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 167/72. MISURE DI SICUREZZA - ASSEGNAZIONE AD UNA COLONIA AGRICOLA O AD UNA CASA DI LAVORO - COD. PEN., ART. 216 - APPLICAZIONE A SOGGETTI INABILI AL LAVORO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, TERZO COMMA, E 38 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' non fondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 27, comma terzo, e 38 della Cost., dell'art. 216 del cod. pen., per avere il legislatore omesso di distinguere tra soggetti abili e soggetti inabili al lavoro, quando dispone che tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste nei nn. 1, 2, 3, debbono essere assegnati ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Il presupposto delle misure di sicurezza, nella loro diversa articolazione, poggia sulla pericolosita' sociale del soggetto al quale vengono applicate. Soggetti nella fisica impossibilita' di agire, ben possono svolgere attivita' promotrice e direttiva nel complesso quadro delle manifestazioni penalmente illecite. La pericolosita' sociale di tali soggetti non puo' non essere prevenuta. Se il lavoro e' il mezzo piu' idoneo per conseguire il riadattamento sociale del soggetto, tuttavia l'impossibilita' fisica di questi a potervi attendere, non puo' far venir meno il fondamento giuridico su cui poggia la misura di sicurezza detentiva. Rientra nel quadro delle attribuzioni della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena porre a disposizione del soggetto aspetti diversi ed articolati di attivita' e di trattamento, proprie di una comunita' di lavoro autonomamente organizzata. L'inabile al lavoro, colpito da una delle due misure di sicurezza, non perde i diritti previsti dall'art. 38, riconosciuti a qualsiasi cittadino, ove ne ricorrano i presupposti.
E' non fondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 27, comma terzo, e 38 della Cost., dell'art. 216 del cod. pen., per avere il legislatore omesso di distinguere tra soggetti abili e soggetti inabili al lavoro, quando dispone che tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste nei nn. 1, 2, 3, debbono essere assegnati ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Il presupposto delle misure di sicurezza, nella loro diversa articolazione, poggia sulla pericolosita' sociale del soggetto al quale vengono applicate. Soggetti nella fisica impossibilita' di agire, ben possono svolgere attivita' promotrice e direttiva nel complesso quadro delle manifestazioni penalmente illecite. La pericolosita' sociale di tali soggetti non puo' non essere prevenuta. Se il lavoro e' il mezzo piu' idoneo per conseguire il riadattamento sociale del soggetto, tuttavia l'impossibilita' fisica di questi a potervi attendere, non puo' far venir meno il fondamento giuridico su cui poggia la misura di sicurezza detentiva. Rientra nel quadro delle attribuzioni della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena porre a disposizione del soggetto aspetti diversi ed articolati di attivita' e di trattamento, proprie di una comunita' di lavoro autonomamente organizzata. L'inabile al lavoro, colpito da una delle due misure di sicurezza, non perde i diritti previsti dall'art. 38, riconosciuti a qualsiasi cittadino, ove ne ricorrano i presupposti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte