Sentenza 168/1972 (ECLI:IT:COST:1972:168)
Massima numero 6383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
21/11/1972; Decisione del
21/11/1972
Deposito del 28/11/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 168/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONI RIGUARDANTI L'EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI NON ANCORA PRONUNZIATI, IN RELAZIONE AL LORO EVENTUALE CONTENUTO DISPOSITIVO ED ALLA SUPPOSTA INCIDENZA SULL'INTERESSE DELLE PARTI - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA (COD. PROC. PEN., ARTT. 642 E 646).
SENT. 168/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONI RIGUARDANTI L'EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI NON ANCORA PRONUNZIATI, IN RELAZIONE AL LORO EVENTUALE CONTENUTO DISPOSITIVO ED ALLA SUPPOSTA INCIDENZA SULL'INTERESSE DELLE PARTI - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA (COD. PROC. PEN., ARTT. 642 E 646).
Testo
Vanno dichiarate inammissibili per palese difetto di rilevanza - in quanto non rivestono i caratteri di pregiudizialita' ed incidentalita' quali sono richiesti dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - le questioni di legittimita' costituzionale riguardanti l'efficacia di provvedimenti, da emanarsi dagli stessi giudici remittenti ma al momento non ancora pronunziati, in relazione all'eventuale contenuto dispositivo degli stessi e alla loro supposta incidenza sull'interesse delle parti; in relazione, cioe', a circostanze ed a requisiti futuri ed incerti e comunque attinenti a fasi ulteriori del procedimento, condizionate a specifiche statuizioni, al presente soltanto ipotizzabili. (Nella specie, erano stata sollevata questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 642 e 646 cod. proc. pen. - in riferimento agli artt. 3, 13, 27, comma secondo, 102 e 112 Cost. - nel corso di procedimenti pendenti davanti a giudici di sorveglianza, per l'applicazione di misure di sicurezza; nonostante si fosse ancora nella fase di primo grado del procedimento, i giudici rimettenti avevano assunto la pregiudizialita' necessaria delle questioni di legittimita' costituzionale di quegli articoli, nelle parti in cui si dispone che il ricorso dell'interessato non sospende l'esecuzione del decreto del giudice di sorveglianza, a meno che il pubblico ministero vi consenta, mentre ne impone la sospensione a seguito della impugnazione del pubblico ministero e, correlativamente, si prevede che, nelle ipotesi di revoca delle misure di sicurezza, e' sospesa l'esecuzione del provvedimento del giudice di sorveglianza, in pendenza del termine stabilito per la proposizione del ricorso ad opera di quest'ultimo).
Vanno dichiarate inammissibili per palese difetto di rilevanza - in quanto non rivestono i caratteri di pregiudizialita' ed incidentalita' quali sono richiesti dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - le questioni di legittimita' costituzionale riguardanti l'efficacia di provvedimenti, da emanarsi dagli stessi giudici remittenti ma al momento non ancora pronunziati, in relazione all'eventuale contenuto dispositivo degli stessi e alla loro supposta incidenza sull'interesse delle parti; in relazione, cioe', a circostanze ed a requisiti futuri ed incerti e comunque attinenti a fasi ulteriori del procedimento, condizionate a specifiche statuizioni, al presente soltanto ipotizzabili. (Nella specie, erano stata sollevata questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 642 e 646 cod. proc. pen. - in riferimento agli artt. 3, 13, 27, comma secondo, 102 e 112 Cost. - nel corso di procedimenti pendenti davanti a giudici di sorveglianza, per l'applicazione di misure di sicurezza; nonostante si fosse ancora nella fase di primo grado del procedimento, i giudici rimettenti avevano assunto la pregiudizialita' necessaria delle questioni di legittimita' costituzionale di quegli articoli, nelle parti in cui si dispone che il ricorso dell'interessato non sospende l'esecuzione del decreto del giudice di sorveglianza, a meno che il pubblico ministero vi consenta, mentre ne impone la sospensione a seguito della impugnazione del pubblico ministero e, correlativamente, si prevede che, nelle ipotesi di revoca delle misure di sicurezza, e' sospesa l'esecuzione del provvedimento del giudice di sorveglianza, in pendenza del termine stabilito per la proposizione del ricorso ad opera di quest'ultimo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte