Sentenza 168/1972 (ECLI:IT:COST:1972:168)
Massima numero 6384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
21/11/1972; Decisione del
21/11/1972
Deposito del 28/11/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 168/72 B. MISURE DI SICUREZZA - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE - INTERVENTO DELLA PERSONA INTERESSATA, INVESTIGAZIONI DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA - COD. PROC. PEN., ARTT. 636 E 637 - ASSUNTA DIVERSITA' DALLA DISCIPLINA DETTATA PER IL PROCESSO ORDINARIO E PROSPETTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - DISPOSIZIONI GIA' DICHIARATE PARZIALMENTE ILLEGITTIME - ESTENSIONE DELLE GARANZIE PER EFFETTO DI PRECEDENTE DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 168/72 B. MISURE DI SICUREZZA - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE - INTERVENTO DELLA PERSONA INTERESSATA, INVESTIGAZIONI DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA - COD. PROC. PEN., ARTT. 636 E 637 - ASSUNTA DIVERSITA' DALLA DISCIPLINA DETTATA PER IL PROCESSO ORDINARIO E PROSPETTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - DISPOSIZIONI GIA' DICHIARATE PARZIALMENTE ILLEGITTIME - ESTENSIONE DELLE GARANZIE PER EFFETTO DI PRECEDENTE DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Secondo la ratio della precedente decisione della Corte - che ha riconosciuto la illegittimita' degli artt. 636 e 637 cod. proc. pen., nella parte in cui comportano che i provvedimenti del giudice di sorveglianza siano adottati senza la tutela del diritto di difesa, sul presupposto che la dimensione di tale diritto nel procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza va considerata in relazione all'interesse che ne e' oggetto vale a dire quello supremo della liberta' personale - devono oggi ritenersi operanti in tale procedimento le parallele disposizioni dettate per il processo ordinario, nei limiti in cui le stesse risultino compatibili con la peculiare struttura, con l'oggetto e con le finalita' dello speciale giudizio per l'applicazione di dette misure. Ne consegue che le succitate disposizioni comportano ormai, nel contenuto normativo risultante dalla precedente pronuncia della Corte, che l'interessato debba essere tempestivamente edotto dei fatti in merito ai quali e' chiamato a fare dichiarazioni e sui quali il giudice intende dirigere o ha diretto le investigazione e gli accertamenti, perche' in ordine ad essi ed ai relaviti risultati sia posto in grado di svolgere le proprie difese. Esse, pertanto, non risultano in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. Cfr.: sent. n. 53 del 1968.
Secondo la ratio della precedente decisione della Corte - che ha riconosciuto la illegittimita' degli artt. 636 e 637 cod. proc. pen., nella parte in cui comportano che i provvedimenti del giudice di sorveglianza siano adottati senza la tutela del diritto di difesa, sul presupposto che la dimensione di tale diritto nel procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza va considerata in relazione all'interesse che ne e' oggetto vale a dire quello supremo della liberta' personale - devono oggi ritenersi operanti in tale procedimento le parallele disposizioni dettate per il processo ordinario, nei limiti in cui le stesse risultino compatibili con la peculiare struttura, con l'oggetto e con le finalita' dello speciale giudizio per l'applicazione di dette misure. Ne consegue che le succitate disposizioni comportano ormai, nel contenuto normativo risultante dalla precedente pronuncia della Corte, che l'interessato debba essere tempestivamente edotto dei fatti in merito ai quali e' chiamato a fare dichiarazioni e sui quali il giudice intende dirigere o ha diretto le investigazione e gli accertamenti, perche' in ordine ad essi ed ai relaviti risultati sia posto in grado di svolgere le proprie difese. Esse, pertanto, non risultano in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. Cfr.: sent. n. 53 del 1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte