Sentenza 168/1972 (ECLI:IT:COST:1972:168)
Massima numero 6387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
21/11/1972; Decisione del
21/11/1972
Deposito del 28/11/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 168/72 E. REATO IN GENERE - ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - ABITUALITA' PRESUNTA DALLA LEGGE - COD. PEN., ART. 102 - PRESUNZIONE DI PERICOLOSITA' - FONDAMENTO E GIUSTIFICAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 27, TERZO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 168/72 E. REATO IN GENERE - ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - ABITUALITA' PRESUNTA DALLA LEGGE - COD. PEN., ART. 102 - PRESUNZIONE DI PERICOLOSITA' - FONDAMENTO E GIUSTIFICAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 27, TERZO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La presunzione di pericolosita' esprime le valutazioni, desunte da comune esperienza, secondo indicazioni sociocriminologiche discrezionalmente apprezzate dal legislatore, le quali alla reiterazione di fatti criminosi, gia' accertati a seguito di processi penali, danno significato di probabilita' o temibilita' di un ulteriore futuro comportamento criminoso. E cio' anche al fine dell'applicazione, con provvedimento del giudice, di misure di sicurezza, le quali ex se tendono ad un risultato che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 cod. pen., il quale esclude che il giudice proceda al concreto accertamento della pericolosita' sociale di chi ope legis deve essere considerato dedito abitualmente al delitto. Cfr.: sentt. n. 19 del 1966 e n. 68 del 1967.
La presunzione di pericolosita' esprime le valutazioni, desunte da comune esperienza, secondo indicazioni sociocriminologiche discrezionalmente apprezzate dal legislatore, le quali alla reiterazione di fatti criminosi, gia' accertati a seguito di processi penali, danno significato di probabilita' o temibilita' di un ulteriore futuro comportamento criminoso. E cio' anche al fine dell'applicazione, con provvedimento del giudice, di misure di sicurezza, le quali ex se tendono ad un risultato che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 cod. pen., il quale esclude che il giudice proceda al concreto accertamento della pericolosita' sociale di chi ope legis deve essere considerato dedito abitualmente al delitto. Cfr.: sentt. n. 19 del 1966 e n. 68 del 1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte