Sentenza 168/1972 (ECLI:IT:COST:1972:168)
Massima numero 6388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  21/11/1972;  Decisione del  21/11/1972
Deposito del 28/11/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6383  6384  6385  6386  6387  6389


Titolo
SENT. 168/72 F. REATO IN GENERE - ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - ABITUALITA' NEL DELITTO PRESUNTA DALLA LEGGE - COD. PEN., ART. 102 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CASI DI ABITUALITA' RITENUTA DAL GIUDICE EX ART. 103 COD. PEN. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' da escludere che, ai sensi dell'art. 102 cod. pen., derivi disparita' di trattamento nei confronti di soggetti che, per i precedenti penali, in relazione al tempo, nonche' alla gravita' ed indole dei delitti commessi, siano passibili di qualificazione penale soggettiva ipso iure - e non a seguito di valutazioni rimesse, caso per caso, al giudice -, rispetto ad ipotesi che per la loro minore rilevanza, desumibile dai criteri indicati dall'art. 103 cod. pen., il legislatore ha ravvisato non suscettibili di generalizzata significazione ai fini di prevenzione criminale. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 cod. pen., concernente l'abitualita' presunta, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte