Sentenza 168/1972 (ECLI:IT:COST:1972:168)
Massima numero 6389
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
21/11/1972; Decisione del
21/11/1972
Deposito del 28/11/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 168/72 G. REATO IN GENERE - ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - DICHIARAZIONE DI DELINQUENZA ABITUALE - COD. PEN., ART. 109 SECONDO COMMA - SOGGETTI CHE SI TROVINO NELLE CONDIZIONI PREVEDUTE DAGLI ARTT. 102 E 103 COD. PEN. - POSSIBILITA' DI PRONUNZIA IN OGNI TEMPO, ANCHE DOPO L'ESECUZIONE DELLA PENA, SULLA BASE DELLA CONDOTTA GIA' CONSIDERATA NELLA SENTENZA DI CONDANNA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO E SECONDO COMMA, E 27, TERZO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 168/72 G. REATO IN GENERE - ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - DICHIARAZIONE DI DELINQUENZA ABITUALE - COD. PEN., ART. 109 SECONDO COMMA - SOGGETTI CHE SI TROVINO NELLE CONDIZIONI PREVEDUTE DAGLI ARTT. 102 E 103 COD. PEN. - POSSIBILITA' DI PRONUNZIA IN OGNI TEMPO, ANCHE DOPO L'ESECUZIONE DELLA PENA, SULLA BASE DELLA CONDOTTA GIA' CONSIDERATA NELLA SENTENZA DI CONDANNA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO E SECONDO COMMA, E 27, TERZO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 109, secondo comma, cod. pen., col riferire l'accertamento della qualita' di delinquente abituale allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della pronunzia della condanna, ha inteso sottrarre il trattamento del condannato a successive evenienze, a ritardi oppure anche a disfunzioni dell'apparato giudiziario escludendo che da questi eventi possa trarsi vantaggio. Ne' da cio' puo' derivare pregiudizio nei confronti di chi, nel tempo intercorso dopo la condanna, ha dato prova di ravvedimento e di reinserimento nell'ordine sociale, in quanto venga assoggettato tardivamente a restrizioni della liberta' personale anche con l'imposizione di misure di sicurezza, giacche' non mancano nell'ordinamento opportuni temperamenti al rigore di detta disposizione. Essa, pertanto, non contrasta con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di delinquenza abituale, a carico del soggetto che versi nelle condizioni prevedute dalle precedenti disposizioni degli artt. 102 e 103, puo' essere pronunziata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena (ovviamente ove non vi abbia provveduto il giudice della cognizione) sulla base della condotta gia' considerata nella sentenza di condanna, senza che possa tenersi conto della condotta successiva del colpevole.
L'art. 109, secondo comma, cod. pen., col riferire l'accertamento della qualita' di delinquente abituale allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della pronunzia della condanna, ha inteso sottrarre il trattamento del condannato a successive evenienze, a ritardi oppure anche a disfunzioni dell'apparato giudiziario escludendo che da questi eventi possa trarsi vantaggio. Ne' da cio' puo' derivare pregiudizio nei confronti di chi, nel tempo intercorso dopo la condanna, ha dato prova di ravvedimento e di reinserimento nell'ordine sociale, in quanto venga assoggettato tardivamente a restrizioni della liberta' personale anche con l'imposizione di misure di sicurezza, giacche' non mancano nell'ordinamento opportuni temperamenti al rigore di detta disposizione. Essa, pertanto, non contrasta con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di delinquenza abituale, a carico del soggetto che versi nelle condizioni prevedute dalle precedenti disposizioni degli artt. 102 e 103, puo' essere pronunziata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena (ovviamente ove non vi abbia provveduto il giudice della cognizione) sulla base della condotta gia' considerata nella sentenza di condanna, senza che possa tenersi conto della condotta successiva del colpevole.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte