Sentenza 169/1972 (ECLI:IT:COST:1972:169)
Massima numero 6391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
05/12/1972; Decisione del
05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 169/72 B. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI SUOI PRESUPPOSTI - SPETTA AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO (SIA PRETORE, TRIBUNALE O CORTE D'ASSISE) - POSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI FAR VALERE LE SUE RAGIONI IN TALE SEDE.
SENT. 169/72 B. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI SUOI PRESUPPOSTI - SPETTA AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO (SIA PRETORE, TRIBUNALE O CORTE D'ASSISE) - POSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI FAR VALERE LE SUE RAGIONI IN TALE SEDE.
Testo
A norma dell'art. 504 cod. proc. pen., solo il giudice del dibattimento (si tratti del pretore, del tribunale o della corte d'assise) e' competente a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti del rito direttissimo che nella specie si e' ritenuto di adottare. Solo nel dibattimento, quindi, l'imputato puo', anche su questo punto, far valere le sue ragioni.
A norma dell'art. 504 cod. proc. pen., solo il giudice del dibattimento (si tratti del pretore, del tribunale o della corte d'assise) e' competente a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti del rito direttissimo che nella specie si e' ritenuto di adottare. Solo nel dibattimento, quindi, l'imputato puo', anche su questo punto, far valere le sue ragioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte