Sentenza 169/1972 (ECLI:IT:COST:1972:169)
Massima numero 6392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  05/12/1972;  Decisione del  05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6390  6391


Titolo
SENT. 169/72 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 389, ULTIMO COMMA - NON ATTRIBUISCE ALL'IMPUTATO, QUANDO SI TRATTI DI GIUDIZIO DIRETTISSIMO, LA FACOLTA' DI CHIEDERE CHE SI PROCEDA AD ISTRUZIONE SOMMARIA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO IN UN GIUDIZIO DIRETTISSIMO DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE O DELLA CORTE DI ASSISE - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO CHE IN TALI SEDI SPETTI TALE FACOLTA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (LEGGE 7 NOVEMBRE 1969, N. 780).

Testo
Alla materia disciplinata dall'art. 389 cod. proc. pen., nel testo risultante dalle innovazioni introdotte dalla legge n. 780 del 1969 (casi in cui il processo penale ordinario puo' essere istruito in via sommaria, o e' invece inderogabile la istruzione formale) e' certamente estraneo il rito direttissimo, che nel codice di procedura penale trova specifica ed autonoma regolamentazione negli artt. 502 e segg. Percio', allorche' si proceda con rito direttissimo, in nessun caso, ne' per i reati di competenza del pretore, e neppure per i reati di competenza del tribunale o della corte d'assise, l'imputato puo' esercitare la facolta' di cui al quarto comma dell'art. 389 cod. proc. pen. (di chiedere cioe' che si proceda con istruzione formale) o proporre a tal fine il ricorso previsto dal sesto comma dello stesso articolo. Non sussiste, di conseguenza, la disparita' di trattamento, denunciata dal Pretore di Milano (con l'ordinanza 12 maggio 1971) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sull'errato presupposto che le anzidette facolta' siano negate all'imputato, in base all'art. 389 cod. proc. pen., quando e' sottoposto a rito direttissimo, nei soli giudizi di competenza pretoria, e gli spettino, invece, in quelli di competenza del tribunale o della corte d'assise.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte